L’Ufficio Consolare riceve gli atti emessi dalle Autorità straniere e li trasmette ai comuni italiani per la trascrizione. Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei registri di Nascita, Matrimonio, Divorzio e Morte, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell’espletamento delle seguenti pratiche:
• redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all’albo consolare;
• celebrazione del matrimonio consolare esclusivamente per i matrimoni tra italiani e non vietnamiti;
• ricezione e trasmissione delle sentenze di divorzio rilasciate dal Tribunale locale ai Comuni competenti per la trascrizione;
• trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle prefetture competenti.
VARIAZIONI DI STATO CIVILE
NASCITA
Registrazione della nascita del figlio di un cittadino italiano all’estero I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna , previa comunicazione via mail all’indirizzo consolare.hanoi@esteri.it , occorre presentare la seguente documentazione:
• modulo di richiesta trascrizione debitamente compilato e firmato (vedi sezione Modulistica);
• atto di nascita, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile straniero, legalizzato presso il Ministero degli Affari Esteri vietnamita, munito di traduzione in italiano;
• copia del passaporto di entrambi i genitori.
Qualora non siano sposati, i genitori del minore devono presentarsi in Ambasciata, muniti dei sopraelencati documenti, per procedere al riconoscimento del minore.
MATRIMONIO
In base alle nuove disposizioni normative, è stato soppresso per i cittadini italiani l’obbligo delle pubblicazioni in caso di matrimonio da celebrarsi di fronte alle Autorità di un Paese estero. Le pubblicazioni rimangono invece necessarie qualora il cittadino italiano intenda contrarre matrimonio in Ambasciata.
Il cittadino italiano può pertanto sposarsi in Vietnam presentando alle Autorità straniere competenti il nulla-osta rilasciato dall’Ambasciata, senza dover richiedere l’affissione delle pubblicazioni.
Registrazione in Italia del matrimonio all’estero di cittadini italiani: il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.
Nel modulo di richiesta di trascrizione, disponibile presso questo Ufficio Consolare e nella sezione Modulistica , deve essere specificato se i nubendi decidono per la separazione o comunione dei beni. Qualora si decida per la separazione dei beni, questo Ufficio redige l’atto di convenzione (in linea di massima lo stesso giorno) che dovra’ essere firmato da entrambi gli sposi davanti al personale del Consolato.
UNIONI CIVILI
Si informano i connazionali che, a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 23.07.2016 n. 144, con il quale viene regolamentata la tenuta del registro provvisorio delle unioni civili, e’ ora possibile richiedere all’Ufficio Consolare di competenza (in base alla residenza di una delle due parti) la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana.
Inoltre, si sottolinea che il cittadino italiano che abbia contratto all’estero matrimonio o unione civile (anche prima dell’entrata in vigore della Legge 76/2016 sulle unioni civili), ha l’obbligo di far pervenire all’Ufficio Consolare competente per residenza il relativo atto ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili.
Gli Uffici consolari non sono competenti, invece, per quanto attiene allo scioglimento delle predette unioni civili, procedura che e’ demandata al Comune di residenza in Italia di una delle due parti o al Comune presso cui e’ iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione dell’unione civile.
Per ulteriori informazioni e’ possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail consolare.hanoi@esteri.it o presentarsi allo sportello dell’Ufficio Consolare dell’Ambasciata negli orari di apertura.
DIVORZIO
Si informa che la legge n. 162 del 10.11.2014 negli artt. 6 e 12 introduce importanti novità in tema di separazioni consensuali, sulla cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (divorzi consensuali) e sui procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, volte a semplificare le procedure.
Per conoscerle vi invitiamo a visitare il sito :
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/10/14G00175/sg
Per poter registrare in Italia una sentenza di divorzio pronunciata all’estero ai sensi dell’Art. 64, Legge 31 maggio 1995, n. 218 è necessario:
– che la sentenza sia passata in giudicato e deve essere presentata in originale o copia autenticata e legalizzata con la traduzione ufficiale
– la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (v. sez. Modulistica)
– una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Devono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:
1 – La sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
2 – Non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
La copia certificata conforme deve essere presentata con bollo autentico del Tribunale. Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio consolare provvede all’invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.
MORTE
Registrazione in Italia del decesso di un italiano residente all’estero
La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia. I documenti necessari per registrare il decesso sono:
• modulo di richiesta trascrizione debitamente compilato e firmato (vedi sezione Modulistica);
• certificato di morte legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri vietnamita, munito di traduzione in italiano;
• Copia del passaporto del defunto.
Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorità dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell’invio da parte dei consolati ai comuni competenti.