Questo sito utilizza cookies tecnici (necessari) e analitici.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookies.

Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)

Link informazioni generali

 

  • AIRE

L’iscrizione all’A.I.R.E. è obbligatoria per i cittadini italiani residenti all’estero (Legge 27 ottobre 1988, n. 470). Sono esenti dall’obbligo di iscrizione A.I.R.E. le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore a un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti dello Stato in servizio diplomatico e consolare, i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero. L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita.

La dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero deve essere resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

L’aggiornamento delle informazioni riguardanti i cittadini residenti all’estero, oltre ad essere un obbligo di legge, è necessaria per poter usufruire dei servizi consolari (ad es. rilascio di documenti d’identità, di dichiarazioni, ecc.), votare nella Circoscrizione estero, ricevere le comunicazioni delle Autorità italiane.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E.

L’iscrizione all’A.I.R.E. tramite l’ufficio consolare di Hanoi va richiesta utilizzando il portale dei servizi consolari online chiamato Fast It. Il portale FAST-IT è disponibile in lingua italiana, inglese, spagnola e portoghese. Per utilizzare il portale Fast It è necessario avere un indirizzo di posta elettronica.

Previa registrazione al portale “Fast It” l’utente può accedere alla sezione “Anagrafe Consolare e A.I.R.E.” e selezionare la funzionalità “Richiedere l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani all’Estero”.
Dovrà poi compilare i campi previsti che lo guidano a una corretta formulazione dell’istanza, che può essere firmata digitalmente oppure stampata, firmata e caricata sul portale.

È importante inserire i propri dati e l’indirizzo in modo esatto e completo e i documenti richiesti dal portale

Sarà cura dell’operatore consolare, una volta controllata l’esattezza della documentazione prodotta, trasmette l’istanza al Comune di competenza.

L’iscrizione decorre dalla data del corretto inserimento della domanda sul Fast It. La notifica dell’avvenuta iscrizione spetta al Comune italiano che avverte direttamente il cittadino all’estero.
Tramite il portale Fast It è possibile anche verificare la propria scheda anagrafica.

In via del tutto eccezionale e fornendo adeguata motivazione (ad esempio persone di età superiore ai 75 anni o portatori di handicap), l’iscrizione all’A.I.R.E. potrà essere richiesta inviando la documentazione via posta elettronica o di persona allo sportello.
Qualora la motivazione addotta non si rivelasse fondata la domanda consegnata a mano o pervenuta per posta elettronica non verrà elaborata.

CAMBIO DI INDIRIZZO
I connazionali già iscritti nello schedario consolare di Hanoi devono tempestivamente comunicare eventuali cambi di indirizzo, sempre utilizzando il portale Fast It.

TRASFERIMENTO
Per comunicare il trasferimento da una circoscrizione consolare (ad esempio da Londra, Colonia, Parigi, Kuala Lumpur) verso quella di Hanoi e viceversa, occorre utilizzare il portale Fast It.
Per ulteriori informazioni, vedere il paragrafo “Modalità di iscrizione all’A.I.R.E. di Hanoi”.
Si consiglia comunque di contattare il Consolato di destinazione e di effettuare il cambio di circoscrizione entro i 90 giorni dall’emigrazione.

RIMPATRIO
Il connazionale, una volta in Italia, dovrà recarsi presso l’Ufficio anagrafe del Comune ed iscriversi dichiarando il nuovo indirizzo di residenza. Nella stessa data il Comune provvederà alla cancellazione dall’A.I.R.E. del connazionale con contestuale iscrizione in APR (Anagrafe Popolazione Residente) e alla comunicazione ufficiale della data di decorrenza del rimpatrio al Consolato.

ISCRIZIONE ALL’AIRE PER I MINORENNI E NEONATI

Esistono principalmente tre casi:

  • Iscrizione A.I.R.E. di un minore convivente con entrambi i genitori – Si effettua l’iscrizione A.I.R.E. secondo indicazioni del punto “MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’A.I.R.E..”. Sarà obbligatorio caricare: i documenti d’identità di tutto il nucleo familiare, le prove di residenza di tutto il nucleo familiare e basta un solo formulario per tutta la famiglia con le firme di entrambi i genitori.
  • Iscrizione A.I.R.E. di un minore convivente con un solo genitore -Essendo necessario l’assenso del genitore non convivente, anche se straniero, la richiesta di iscrizione A.I.R.E. di un minore convivente con un solo genitore deve essere effettuata via mail (in caso di genitore cittadino europeo) o personalmente allo sportello in caso di cittadino extraeuropeo.
  • La richiesta di iscrizione/variazione A.I.R.E. di un minore non convivente con entrambi i genitori deve essere sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale e corredata dalle copie dei documenti d’identità di entrambi i firmatari. In difetto dell’espressione di volontà di entrambi i genitori, la domanda dovrà essere comunque integrata con il foglio consenso non firmato e con le spiegazioni del mancato consenso. Il consenso deve essere attuale, ossia non più di 6 mesi dalla firma. Qualora l’interessato non possa fornire il consenso dell’altro genitore, ad esempio per morte dell’altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialità o perché il minore é stato riconosciuto da un solo genitore, dovrà fornire evidenza documentale della situazione dichiarata. Qualora l’interessato dichiari invece la semplice impossibilità di ottenere il consenso dell’altro genitore, ad esempio, nel caso di irreperibilità dello stesso, dovrà fornire le ultime coordinate conosciute dove risulta potenzialmente rintracciabile, intendendo come tali non solo l’indirizzo, ma anche eventuali contatti telefonici o di posta elettronica.
  • Iscrizione A.I.R.E. di un neonato – Se un bambino nasce in Vietnam e risiederà all’estero con entrambi i genitori o con un solo genitore, straniero o italiano, la sua iscrizione A.I.R.E. verrà effettuata automaticamente con la richiesta di trascrizione della nascita, senza necessità di presentare una specifica richiesta di iscrizione all’AIRE.
Approfondimenti
  • Si attira l’attenzione su quanto previsto dall’ art. 316 del Codice Civile italiano c.c. sulla responsabilità genitoriale sulla fissazione della residenza del minore e prevede che essa sia stabilita di comune accordo:

    “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.”
    In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.”

    La richiesta di iscrizione/variazione AIRE di un minore non convivente con entrambi i genitori occorre pertanto che sia: sottoscritta da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale; corredata dalle copie del documento di identità di entrambi i firmatari, anche quando inviata per posta o per via telematica.

    In difetto dell’espressione di volontà di entrambi i genitori, il genitore richiedente la iscrizione è tenuto ad integrare la domanda con il consenso mancante, che andrà prodotto nelle forme suindicate (presentato personalmente, per posta o per via telematica). Si segnala al riguardo che il consenso deve essere attuale, cioè espresso in tempi ravvicinati o comunque espressamente richiamarsi alla domanda di variazione della residenza.

    Qualora si dichiari l’impossibilità di avere l’altro consenso, ad esempio per morte dell’altro genitore o per provvedimento giurisdizionale interdittivo della sua genitorialità, o perché il minore è stato riconosciuto da un solo genitore, è tenuto a fornirne – ove non già presente negli atti presentati – documenti che provino tale condizione.

    Qualora si dichiari invece la semplice impossibilità di ottenere il consenso dell’altro genitore (non solo, ad esempio, nel caso di irreperibilità dello stesso, ma anche in caso di mero disinteresse) è comunque tenuto a fornire le ultime coordinate conosciute dove l’altro genitore risulta potenzialmente rintracciabile, intendendo come tali non solo l’indirizzo, ma anche eventuali contatti telefonici o di posta elettronica.