I cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Ove costituiti, i cittadini possono partecipare anche all’elezione dei Comitati degli italiani residenti all’estero (COMITES). Il voto all’estero non è invece previsto per l’elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, né per i referendum locali.
Il voto all’estero per le elezioni politiche e i referendum nazionali è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Per le elezioni politiche i cittadini italiani votano per i candidati della Circoscrizione Estero, prevista dagli art. 48, 56 e 57 della Costituzione. Possono essere ammessi al voto anche i cittadini temporaneamente domiciliati all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Per partecipare al voto per corrispondenza questi cittadini devono presentare apposita istanza al proprio Comune di residenza entro il 32° antecedente il giorno delle votazioni in Italia.
Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483). A differenza delle consultazioni elettorali regolate dalla L. 459/2001, alle elezioni del Parlamento europeo possono partecipare solo i connazionali residenti in un Paese membro dell’UE e iscritti all’AIRE (tali connazionali possono tuttavia optare per partecipare all’elezione dei rappresentanti al PE spettanti al Paese membro di residenza). Anche in questo caso è ammesso il voto dei connazionali temporaneamente presenti all’estero (in un Paese membro dell’UE) per motivi di lavoro o studio, previa apposita istanza da presentare entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni alla rappresentanza diplomatico-consolare competente in base al temporaneo domicilio.
Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286, e ), purché siano residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi alla data delle elezioni e purché nella circoscrizione risiedano almeno tremila italiani (al di sotto di questa soglia la legge non prevede l’elezione dei COMITES). In questo caso non possono quindi essere ammessi i connazionali solo temporaneamente presenti all’estero.
Elezioni Politiche e Referendum
Ai sensi della legge 459/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104/2003 i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE votano nella circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione.
Nell’ambito della Circoscrizione Estero sono individuate le seguenti quattro ripartizioni:
- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania ed Antartide.
Il totale di parlamentari eletti nella circoscrizione estero è attualmente di 12 (8 Deputati e 4 Senatori).
CATEGORIE DI ELETTORI
- Votano all’estero i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e nelle liste elettorali, che abbiano compiuto i 18 anni.
- Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un’unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano TEMPORANEAMENTE, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i predetti connazionali. L’opzione sottoscritta dall’elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale (e NON quindi agli uffici consolari) entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale in Italia. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un’unica consultazione.
MODALITÀ DEL VOTO PER CORRISPONDENZA
Gli elettori residenti all’estero ricevono al proprio indirizzo di residenza estero, da parte dell’ufficio consolare di riferimento, il plico elettorale contenente la scheda / le schede e le istruzioni sulle modalità di voto.
L’elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale entro il 14 giorno antecedente la data delle votazioni in Italia potrà contattare l’ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459/2001).
L’Ufficio consolare è altresì autorizzato ad ammettere al voto all’estero per corrispondenza tutti i cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivo omessi dall’elenco elettori predisposto dal Ministero dell’Interno, se dimostrano di essere iscritti all’AIRE o se l’iscrizione o l’aggiornamento siano stati chiesti entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La richiesta di ammissione al voto deve pervenire al consolato entro l’11° giorno antecedente le votazioni in Italia ed è subordinata al rilascio da parte del Comune italiano della dichiarazione di inesistenza di cause ostative al voto.
Una volta espresso il voto, l’elettore rispedisce la scheda / le schede all’ufficio consolare utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.
Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti all’estero pervenute agli uffici consolari entro le ore 16,00 del giovedì antecedente la data delle votazioni in Italia vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dell’Ufficio Centrale e degli uffici decentrati per la Circoscrizione Estero istituiti presso le Corti di Appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli.
OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA
L’elettore residente all’estero e iscritto all’AIRE che intenda esercitare il diritto di voto in Italia può presentare apposita opzione in tal senso inviando comunicazione scritta all’ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459/2001). In caso di elezioni anticipate o di referendum l’elettore può esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459/2001). Sarà cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicare al Ministero dell’Interno i dati dei connazionali che hanno espresso valida opzione entro la scadenza prevista per legge, affinché i Comuni di iscrizione elettorale possano iscrivere i cittadini nelle liste elettorali sezionali.
N.B. Questi elettori NON hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione delle agevolazioni di viaggio offerte per i tragitti sul territorio italiano.
Per ulteriori informazioni sul voto all’estero si puo’ consultare la relativa pagina del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.