L’AUTOCERTIFICAZIONE
Legge n. 183 del 12 dicembre 2011: Abolizione dei certificati da presentare alla Pubblica Amministrazione e impiego da parte dei cittadini delle dichiarazioni sostitutive.
Il 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni sostitutive, di cui all’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183. A decorrere da tale data i certificati avranno pertanto validità solo nei rapporti tra privati, mentre le Amministrazioni Pubbliche non potranno più chiedere o accettare i certificati – che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni. Sempre a partire dal 1 gennaio 2012, sui certificati eventualmente prodotti a richiesta di privati deve essere inoltre apposta, a pena di nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Rimane in capo alle Amministrazioni pubbliche operare gli idonei controlli per assicurare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle autocertificazioni
Si ricorda che i cittadini non appartenenti all’Unione europea possono, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all’estero nei termini di legge.
MODULI DI AUTOCERTIFICAZIONE: vedi sezione modulistica (link)