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Certificato di “non rinuncia”

Se l’interessato/a ha deciso di stabilire la propria residenza in Italia, le autorità del Comune italiano sono responsabili del riconoscimento della cittadinanza italiana. Una volta registrato nel registro della popolazione residente, il cittadino straniero può avviare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (la cui durata è stabilita dalla legge, 180 giorni in totale), presentando la documentazione indicata nella Circolare K.28.1/1991. Non è possibile che l’interessato/a si avvalga di un rappresentante legale o di qualcun altro al suo posto; l’interessato/a deve essere presente sul territorio.

La richiesta di emissione del Certificato di “Mancata Rinuncia/Non Rinuncia” è effettuata direttamente dal Comune italiano al Consolato, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata). La risposta del Consolato al Comune (non all’interessato/a) avviene sempre e solo tramite PEC, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata correttamente.

Gli interessati non possono contattare direttamente l’Ufficio consolare riguardo a pratiche svolte da Comuni o da altri Uffici consolari, poiché non si conosce l’evoluzione delle stesse oltre la propria responsabilità.