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Cittadinanza

Link informazioni generali

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; tuttavia è da tener presente che la madre cittadina trasmette la cittadinanza ai figli minori solo a partire dal 1.1.1948, per effetto di una specifica sentenza della Corte Costituzionale. Attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA

MODALITA’ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

  • Per filiazione
  • Per nascita sul territorio italiano, in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono; nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
  • Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso)
  • Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).

MODALITÀ D’ACQUISTO A DOMANDA

  • Dichiarazione di volontà dell’interessatoSe lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):
  • svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
  • assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
  • risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età. Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
  • Matrimonio con cittadino\a italiano\a
    I requisiti richiesti sono:
    • residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero;
    • validità del matrimonio; assenza di condanne penali;
    • assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.
  • NaturalizzazioneI requisiti sono:
    • dieci anni di residenza legale;
    • reddito sufficiente;
    • assenza di precedenti penali;
    • rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).Il numero di anni può essere abbreviato a:
  • tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
  • quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
  • cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
  • sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
  • non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.

La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA D’ACQUISTO DELLA CITTADINANZA

Nuova procedura attraverso il portale ALI del Ministero dell’Interno

Il richiedente dovrà registrarsi sul portale “ALI” tramite la URL https://cittadinanza.dlci.interno.it creando il proprio nome utente e la propria password. Effettuato il login dovrà accedere alla sezione CITTADINANZA contenente le seguenti funzionalità:

  • Gestione della domanda;
  • Visualizza stato della domanda;
  • Primo accesso alla domanda;
  • Comunicazioni.

Selezionando il sottomenù “GESTIONE DOMANDA” il richiedente avrà la possibilità di inserire la propria istanza compilando uno dei quattro moduli a disposizione.

Modello A – Cittadini Stranieri residenti in Italia – Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano

Modello B – Cittadini Stranieri residenti in Italia – Art. 9 e/o Art. 16 – Richiesta per Residenza

Modello AE – Cittadini Stranieri residenti all’Estero – Art. 5 richiesta per matrimonio con cittadino italiano

Modello BE – Cittadini Stranieri residenti all’Estero- Art. 9 c. 1., lettera c

 

L’utente dovrà compilare tutti i campi previsti dal modulo e caricare i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza:

1) Atto di nascita del Paese di origine, legalizzato e tradotto;

2) Certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi di residenza a partire dai 14 anni di età, legalizzato e tradotto;

3) Ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 Euro da versare tramite bonifico bancario al conto corrente intestato a “Ministero dell’Interno D.L.C.I – Cittadinanza”; Causale del versamento: Nome, Cognome, “Naturalizzazione per matrimonio”;
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020, Codice BIC/SWIFT di Poste italiane: per bonifici bancari esteri: BPPIITRRXXX, per bonifici Eurogiro: IBPITRA;

4) Documento di riconoscimento

5) Documentazione attestante il possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (non inferiore a livello B1).

L’utente potrà salvare, modificare, eliminare oppure inviare la domanda completata. Una volta inviata la domanda, verrà generato un documento riepilogativo e la ricevuta di invio.

Si ricorda che i cittadini non appartenenti all’Unione europea possono, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000, utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all’estero nei termini di legge.

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE ON LINE DELLE ISTANZE DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA Ex ARTT 5 E 9 DELLA LEGGE 91/92.

Per qualsiasi chiarimento è possibile inviare una mail a questo Ufficio consolare: consolare.hanoi@esteri.it

In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all’ufficio a mezzo mail o fax fornendo l’indirizzo
completo.

Per favorire la celerità di comunicazione si invita ad inserire nel modulo di richiesta gli indirizzi e-mail e i numeri telefonici.

Riacquisto della cittadinanza italiana in caso di perdita

In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:

  • Automaticamente
    • dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso     termine non vi si rinunci.
  • Con domanda
    • prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
    • assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
    • presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
    • mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.