Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022, il Signor Presidente della Repubblica ha sciolto le Camere. Con d. P.R. n. 97 della stessa giornata è stata fissata al 25 settembre 2022 la convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
I cittadini residenti all’estero voteranno per i candidati della Circoscrizione estero.
In base alla Legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero votano per posta, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza.
A tal fine, si raccomanda quindi di controllare e regolarizzare la propria situazione anagrafica e di indirizzo presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata, utilizzando preferibilmente il portale online dei servizi consolari Fast.It.
*****
RILASCIO DEI DUPLICATI
Si informa che A PARTIRE DA DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 gli elettori che non hanno ancora ricevuto il plico elettorale per il voto per corrispondenza per il rinnovo del Parlamento italiano al proprio indirizzo di residenza possono richiederne un DUPLICATO all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata.
La richiesta di duplicato potrà essere presentata di persona presso l’ufficio consolare o inviata via posta, via posta elettronica ordinaria all’indirizzo consolare.hanoi@esteri.it o via posta elettronica certificata all’indirizzo amb.hanoi@cert.esteri.it
La richiesta – che può essere redatta utilizzando il modello disponibile qui– dovrà essere accompagnata da un valido documento di riconoscimento.
Gli elettori che richiederanno il duplicato del plico elettorale dovranno dichiarare di essere consapevoli delle responsabilità penali conseguenti al doppio voto, previste dall’art. 18, comma 2, della Legge 459/2001, secondo il quale: “Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.
Effettuate le opportune verifiche, l’Ambasciata fornirà le necessarie indicazioni agli interessati per il rilascio del duplicato. Il duplicato potrà essere spedito all’indirizzo di residenza dell’elettore richiedente o rilasciato di persona, nei seguenti orari di apertura dell’ufficio consolare:
· Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì: dalle 09.30 alle 12.30
· Mercoledì: dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14:00 alle 16:00.
Si ricorda che l’ufficio consolare dell’Ambasciata, esclusivamente per il rilascio dei duplicati dei plichi elettorali, osserverà inoltre le seguenti aperture al pubblico straordinarie:
· Sabato 17 settembre: dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30
· Domenica 18 settembre: dalle ore 09:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30
Si ricorda, infine, che le buste preaffrancate contenenti le schede votate dovranno pervenire all’ufficio consolare tassativamente entro le ore 16:00 di giovedì 22 settembre 2022.
*****
CUSTODIA E DIVIETO DI CESSIONE DEL MATERIALE ELETTORALE
In base all’articolo 48 della Costituzione italiana, il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
ATTENZIONE
– L’elettore ha l’obbligo di custodire personalmente il materiale elettorale inviatogli dall’Ambasciata;
– è assolutamente vietato cedere il materiale elettorale a terzi;
– chi viola le disposizioni in materia incorre nelle sanzioni previste dalla Legge. L’art. 18 della L. 459/2001 dispone: “1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all’articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. 2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro”.
*****
VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, nonché i familiari con loro conviventi, potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza (art. 4-bis, comma 1, legge 27 dicembre 2001, n. 459), ricevendo il plico elettorale contenente le schede per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.
Per esercitare il proprio diritto di voto per corrispondenza, tali elettori dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione entro mercoledì 24 agosto 2022.
L’opzione (esercitabile tramite questo modulo o in carta libera) deve essere inviata al Comune per posta, telefax, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano, sempre al Comune, anche da persona diversa dall’interessato.
L’opzione, obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero completo cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza (ovvero di trovarsi – per motivi di lavoro, studio o cure mediche – per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).
L’opzione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
È possibile la revoca dell’opzione presentata secondo le modalità di cui sopra entro lo stesso termine (24 agosto 2022). Si ricorda infine che l’opzione è valida esclusivamente per la consultazione elettorale cui si riferisce (ovvero, in questo caso, per le elezioni politiche del 25 settembre 2022).
*****
VOTO IN ITALIA DEGLI ISCRITTI AIRE
In alternativa al voto per corrispondenza, i cittadini iscritti all’AIRE possono SCEGLIERE DI VOTARE IN ITALIA PRESSO IL PROPRIO COMUNE, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE) al Consolato ENTRO IL 31 LUGLIO 2022 (il 10° giorno successivo all’indizione delle votazioni). Tale comunicazione può essere scritta su carta semplice e – per essere valida – deve contenere nome, cognome, data, luogo di nascita, luogo di residenza e firma dell’elettore e deve essere accompagnata da copia di un documento di identità del dichiarante. Per tale comunicazione si può anche utilizzare l’apposito modulo.
Gli elettori che scelgono di votare in Italia in occasione delle prossime elezioni politiche riceveranno dai rispettivi Comuni italiani la cartolina-avviso per votare – presso i seggi elettorali in Italia – per i candidati nelle circoscrizioni nazionali e non per quelli della Circoscrizione Estero.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale esclusivamente per una consultazione elettorale.
Si ribadisce in ogni caso che l’opzione DEVE PERVENIRE all’Ufficio consolare NON OLTRE I DIECI GIORNI SUCCESSIVI A QUELLO DELL’INDIZIONE DELLE VOTAZIONI. Come prescritto dalla normativa vigente, sarà cura degli elettori verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta e consegnata a mano sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano. Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza (Legge 459/2001, art. 20, comma 1-bis) hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica.
*****
L’Ufficio Consolare è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (email: consolare.hanoi@esteri.it).
*****
ISTRUZIONI PER PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO.
Si informa che il Ministero dell’Interno ha recentemente pubblicato le “Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature nella circoscrizione Estero” al seguente indirizzo https://dait.interno.gov.it/documenti/pubb-02-politiche-ed.2022.pdf
Si ricorda che eventuali quesiti e chiarimenti interpretativi dovranno essere rivolti soltanto dagli interessati DIRETTAMENTE agli organi competenti per la presentazione ed ammissione delle candidature e non all’Ufficio Consolare.
Le liste dei candidati devono essere presentate alla Cancelleria della Corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno (ovvero domenica 21 agosto) alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni (ovvero lunedi’ 22 agosto).
Il Ministero dell’Interno ha infine fatto presente che trova applicazione anche per gli Uffici consolari il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77, che prevede all’art. 38-bis, commi 3-6, che gli uffici elettorali rilascino via PEC i certificati elettorali”.
*****