AGGIORNAMENTO
La Legge n. 74/2025, che converte il Decreto Legge n. 36 del 28/03/2025, ha introdotto una nuova disciplina in materia di trasmissione della cittadinanza italiana, modificando la Legge n. 91 del 05/02/1992.
Per poter trascrivere in Italia l’atto di nascita di un minore nato all’estero come cittadino italiano occorre distinguere tra due categorie distinte di richiedenti.
CATEGORIA 1: CITTADINANZA DALLA NASCITA.
Nella prima categoria rientrano i seguenti casi:
a) figli minorenni nati all’estero ma che possono possedere unicamente la cittadinanza italiana (sono dunque esclusi i minori dei quali uno dei genitori sia vietnamita trattandosi di Paese che concede la cittadinanza iure sanguinis, a meno che gli stessi genitori all’atto di emissione del certificato di nascita da parte delle autorità vietnamite non rinuncino espressamente alla cittadinanza vietnamita del minore);
b) figli minorenni di genitore (anche adottivo) o nonno/nonna che possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana (Art. 3-bis, comma 1, lettera c), Legge 5 febbraio 1992, n. 91).;
c) figli minorenni di genitore (anche adottivo) con cittadinanza italiana che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o di adozione del minore da iscrivere (Art. 3-bis, comma 1, lettera d), Legge 5 febbraio 1992, n. 91).
Qualora il minore rientri tra i casi indicati ai punti a), b), c), il suo atto di nascita potrà essere trascritto in Italia, durante la minore età, presentando all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Hanoi la documentazione necessaria (vedi seguito), previa prenotazione di un appuntamento tramite email a consolare.hanoi@esteri.it.
Nei casi sopra indiciati la registrazione del minore è gratuita.
Nei casi sopra indicati il minore verrà riconosciuto come cittadino italiano dalla nascita nonostante la cittadinanza sia riconosciuta posteriormente alla nascita.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI NASCITA (PER TUTTI I CASI):
Il giorno dell’appuntamento occorrerà consegnare all’Ufficio Consolare:
- copia conforme dell’atto di nascita vietnamita, legalizzato e tradotto (elenco traduttori);
- modulo per la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita;
- copia fotostatica del passporto di entrambi i genitori (dovranno presentare l’originale allo sportello).
N.B.: in caso di atti di nascita rilasciati da altri Paesi esteri diversi dal Vietnam, il connazionale dovrà provvedere alla legalizzazione (o apostille) e alla traduzione in italiano di tali atti di nascita, rivolgendosi alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane competenti per quel Paese.
Importante: se i genitori sono sposati è indispensabile che il matrimonio sia stato trascritto in Italia, così come dovrà essere registrata in Italia qualsiasi altra variazione dello stato civile del padre/madre cittadino italiano.
Ove non già provveduto, sarà possibile effettuare la registrazione del matrimonio contestualmente alla registrazione della nascita.
N.B.: in caso di atti di matrimonio rilasciati da altri Paesi esteri diversi dal Vietnam, il connazionale dovrà provvedere alla legalizzazione (o apostille) e alla traduzione in italiano di tali atti di matrimonio, rivolgendosi alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane competenti per quel Paese.
Senza la registrazione, anche contestuale, del matrimonio, non sarà possibile procedere alla registrazione della nascita.
Importante: nel caso in cui i genitori non siano sposati al momento della nascita del minore, si dovrà provvedere, prima della trascrizione dell’atto di nascita, al riconoscimento del minore da parte del connazionale innanzi all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Hanoi, atto che verrà inviato al competente Comune italiano insieme al certificato di nascita per la trascrizione.
DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RICHIESTA PER LA TRASCRIZIONE DELL’ATTO DI NASCITA:
CASO B)
Per il caso b), è onere del richiedente dimostrare in maniera incontrovertibile che gli ascendenti in questione non possiedano (o non possedevano al momento della morte dell’ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell’interessato) altre cittadinanze al di fuori di quella italiana.
Potranno essere presentati allo scopo:
- certificati negativi di cittadinanza;
- attestazioni di rinuncia;
- attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali;
- ogni altro atto o certificato utile a raggiungere la prova richiesta dalla legge.
Non saranno accettate mere dichiarazioni di parte.
CASO C)
Per il caso c) la residenza dovrà essere provata mediante un:
- certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.
È sufficiente che uno solo dei genitori sia stato residente in Italia, ma si considerano solo i genitori cittadini italiani.
La residenza deve essere stata di almeno due anni continuativi prima della nascita del richiedente.
Non rileva la residenza in Italia di genitori stranieri.
Nel caso di genitore cittadino italiano jure sanguinis che abbia ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza italiana dopo il periodo di residenza in Italia, il requisito della residenza in Italia è comunque maturato e il figlio può ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
CATEGORIA 2: CITTADINANZA PER “BENEFICIO DI LEGGE”.
In due casi, previsti dal comma 1-bis dell’art. 4, della Legge n. 91/1992 e dall’art. 1, comma 1-ter del Decreto-Legge n. 36/2025, i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.
Il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis.
In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, il minore non acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.
Nel primo caso (comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992) le seguenti condizioni devono essere possedute congiuntamente:
- uno dei genitori è cittadino per nascita.
Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 91/1992 o “per beneficio di legge” ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 91/1992 o dell’articolo 10 della legge n. 555/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91/1992 ovvero iuris communicatione (art. 14 della legge n. 91/1992).
- entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita (o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui è decisa l’adozione da parte di cittadino italiano durante la minore età del figlio).
In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento (perché già il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Hanoi.
Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.
Il secondo caso (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) si applica quando sussistono tutte le condizioni seguenti:
- persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione,cioè persone che non avevano compiuto il 18° anno di età al 24 maggio 2025;
- figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992.
In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall’Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data.
La dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Italia in Hanoi entro il 31 maggio 2026. Se l’interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovrà essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.
Occorrerà allegare anche documento d’identità del richiedente e del figlio/a, prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.
Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potrà essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
In base all’articolo 9-bis della legge n. 91/1992, si applica il pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di 250 euro, per ciascun minorenne, con bonifico bancario, con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:
“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Acquisto cittadinanza a seguito di dichiarazione ex art. 9-bis L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri)
Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)
Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l’interessato, una volta divenuto maggiorenne, può fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.