La Legge n. 162 del 10/11/2014, negli artt. 6 e 12, ha introdotto importanti novità in tema di separazioni consensuali, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (divorzi consensuali) e sui procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, volte a semplificare le predette procedure.
Per conoscerle vi invitiamo a visitare il sito :
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/11/10/14G00175/sg
Per poter registrare in Italia una sentenza di divorzio pronunciata all’estero ai sensi dell’Art. 64, Legge 31 maggio 1995, n. 218 è necessario:
– che la sentenza sia passata in giudicato e deve essere presentata in originale o copia autenticata e legalizzata con la traduzione ufficiale;
– la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (v. sez. Modulistica);
– una fotocopia di tutta la documentazione presentata.
Devono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:
1 – La sentenza non deve essere contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
2 – Non deve pendere un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero.
La copia certificata conforme deve essere presentata con bollo autentico del Tribunale. Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l’Ufficio Consolare provvederà all’invio dei documenti al competente Comune Italiano per la registrazione della sentenza.