INTRODUZIONE GENERALE
L’attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 1992, così come la precedente Legge n. 555 del 1912, si basa sul principio dello ius sanguinis, ovvero sulla trasmissione della cittadinanza per discendenza da cittadino italiano.
In particolare, l’articolo 1 della Legge 91/1992 stabilisce che:
“È cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani”.
La Legge 91/1992 è stata, tuttavia, recentemente modificata dal Decreto-Legge n. 36/2025, convertito con modifiche dalla Legge n. 74/2025, che ha introdotto (a) limitazioni alla trasmissione automatica della cittadinanza italiana. In base a queste modifiche, il riconoscimento della cittadinanza richiede ora un legame effettivo con la comunità nazionale.
(a) Limitazioni alla trasmissione automatica della cittadinanza per i nati all’estero
Il nuovo articolo 3-bis, comma 1, della Legge 91/1992 stabilisce che “è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ED è in possesso di altra cittadinanza”.
(a.1) Eccezioni a tali limitazioni
Nonostante quanto evidenziato supra, lo stesso articolo 3-bis, prevede alcune eccezioni che consentono il riconoscimento della cittadinanza alla nascita, anche per chi è nato all’estero e possiede un’altra cittadinanza, nei seguenti casi:
- La cittadinanza italiana è riconosciuta sulla base di una domanda (amministrativa o giudiziale) presentata entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025, oppure in base a una domanda presentata su appuntamento comunicato all’interessato entro la stessa data.
(Art. 3-bis, comma 1, lett. a, a-bis e b Legge 91 del 1992) - Il genitore o il nonno del richiedente possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana.
(Art. 3-bis, comma 1, lett. c Legge 91 del 1992) - Un genitore (anche adottivo), cittadino italiano, è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
(Art. 3-bis, comma 1, lett. d Legge 91 del 1992)
(b) Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
Le modifiche introdotte dal D.L. 36/2025, così come convertito dalla L. 74/2025, hanno introdotto anche casi di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge, rivolti in particolare ai minori nati all’estero, figli di cittadini italiani per nascita che non trasmettono automaticamente la cittadinanza (ossia minori che NON rientrano nelle condizioni previste dall’art. 3-bis, v. sub (a1), per il riconoscimento della cittadinanza alla nascita).
Tali minori possono ottenere la cittadinanza nei seguenti casi:
(b.1) Dichiarazione di volontà dei genitori entro un anno dalla nascita o dalla filiazione (Art. 4, comma 1-bis, lett. b, della L. 91/1992)
Il minore può acquisire la cittadinanza italiana se:
- almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita;
- entrambi i genitori presentano una dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
(b.2) Dichiarazione entro il 31 maggio 2026 (Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025, convertito con modifiche dalla L. 74/2025)
Questa possibilità riguarda coloro che soddisfano tutti i requisiti sotto elencati:
- erano minorenni alla data del 24 maggio 2025 (entrata in vigore della L. 74/2025);
- sono figli di cittadini italiani per nascita, la cui cittadinanza è stata riconosciuta a seguito di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025 (oppure con appuntamento offerto entro tale data);
- i genitori presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro il 31 maggio 2026. Se il minore compie 18 anni prima di tale data, la dichiarazione dovrà essere presentata personalmente dal diretto interessato entro il 31 maggio 2026.
📌 Nei casi di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge la cittadinanza NON è acquisita dalla nascita, ma a partire dal giorno successivo alla dichiarazione resa presso l’Ufficio Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Hanoi.
Riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana
Infine, si segnala che l’art. 17, comma 1, della Legge 91/1992, come modificato dalla L. 74/2025, ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana tramite apposita dichiarazione.
Questa opportunità è riservata a:
- persone nate in Italia o che hanno risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi, e
- hanno perso la cittadinanza italiana prima del 16 agosto 1992, per uno dei seguenti motivi:
- naturalizzazione in un Paese straniero;
- rinuncia alla cittadinanza italiana a seguito di acquisizione involontaria di una cittadinanza straniera;
- perdita della cittadinanza da parte del genitore convivente, in caso di figli minori.
⚠️ Non possono beneficiare di questa possibilità coloro che hanno rinunciato o perso la cittadinanza italiana a partire dal 16 agosto 1992, per qualsiasi motivo.
Nel menu a destra puoi trovare le informazioni per i casi di maggiore rilevanza