I cittadini italiani che si sposano all’estero davanti alle autorità locali NON sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla normativa straniera.
A seguito della celebrazione del matrimonio davanti alle autorità straniere, l’interessato dovrà provvedere a registrare l’atto di matrimonio o direttamente con il Comune o tramite questo Ufficio Consolare seguendo le indicazioni pubblicate nella sezione di questo sito dedicata al matrimonio.
I cittadini italiani residenti presso questa circoscrizione consolare che desiderano sposarsi in Italia dovranno invece richiedere le pubblicazioni di matrimonio a questo Ufficio Consolare.
Nel caso di due cittadini italiani, di cui uno residente presso la circoscrizione di questo Ufficio Consolare e uno residente in Italia o presso la circoscrizione di altra rappresentanza diplomatico-consolare italiana, la procedura delle pubblicazioni potrà essere iniziata alternativamente presso questo Ufficio Consolare o presso il Comune/altra rappresentanza diplomatico-consolare di residenza. L’ufficiale di stato civile presso il quale è presentata la richiesta di pubblicazione, provvederà a richiede all’altro Ufficio competente per residenza di procedere anch’esso alla pubblicazione sul proprio albo informatico.
La richiesta di pubblicazioni di matrimonio dovrà essere presentata di persona, previo appuntamento da concordarsi inviando una email a consolare.hanoi@esteri.it
Documentazione da presentare per richiedere le pubblicazioni presso questo Consolato Generale:
- formulario di richiesta di pubblicazioni di matrimonio compilato in ogni parte e firmato da entrambi i nubendi;
- copia del passaporto in corso di validità di entrambi i nubendi.
Requisiti ulteriori per il nubendo straniero:
- atto di nascita, debitamente legalizzato/apostillato e con traduzione in italiano.
- “nulla osta al matrimonio” (ai sensi dell’art.116 del c.c.), rilasciato non oltre sei mesi prima dalle competenti autorità del Paese di cittadinanza, debitamente legalizzato/apostillato e con traduzione in italiano certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare o apostillata in caso di traduttore giurato.
Il “NULLA OSTA” deve indicare: cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato libero, nome e cognome dei genitori e che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello Stato di cittadinanza. Per la donna divorziata, inoltre, deve essere indicata la data di scioglimento del matrimonio e per la donna vedova la data di vedovanza.
Nel caso uno dei due nubendi non possa essere presente alle pubblicazioni, dovrà rilasciare all’altro una delega in carta semplice, se cittadino italiano o UE, o, se cittadino extracomunitario, una procura speciale fatta presso la competente rappresentanza diplomatica-consolare o presso un notaio locale. In quest’ultimo caso la procura andrà tradotta/apostillata e accompagnata da traduzione in lingua italiana.
Se ambedue i nubendi non possono essere presenti alle pubblicazioni, dovranno rilasciare una delega o una procura a terza persona, con le stesse modalità di cui sopra.
Le pubblicazioni saranno affisse presso l’albo consolare per la durata di 8 giorni consecutivi; dopo ulteriori tre giorni liberi sarà emesso il certificato di eseguite pubblicazioni di matrimonio con delega alla celebrazione del matrimonio in Italia che avrà una validità di 180 giorni. Decorso tale termine, per poter contrarre matrimonio, occorrerà ripetere le pubblicazioni.
Le pubblicazioni sono soggette al pagamento delle tasse consolari:
- art. 24 Autentica di firma nel caso di nubendo cittadino extra UE;
- art. 3 Affissione Pubblicazioni di Matrimonio;
- art. 2c Certificato d’avvenuta Pubblicazione.
Il pagamento dovrà essere effettuato in contanti allo sportello il giorno dell’appuntamento per la richiesta di pubblicazioni.
Si prega di consultare la Tabella delle Tariffe Consolari per l’importo aggiornato.