{"id":8135,"date":"2025-07-17T15:21:58","date_gmt":"2025-07-17T08:21:58","guid":{"rendered":"https:\/\/ambhanoi.esteri.it\/?page_id=8135"},"modified":"2026-03-23T14:05:36","modified_gmt":"2026-03-23T07:05:36","slug":"nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambhanoi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/nascita\/","title":{"rendered":"Nascita"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong><u>AGGIORNAMENTO<\/u><\/strong><\/p>\n<div id=\"condizioni\">\n<p style=\"text-align: justify;\">La\u00a0<a href=\"http:\/\/www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it\/sites\/default\/files\/allegati\/circolare_26185_del_28_05_2025.pdf\">Legge n. 74\/2025<\/a>, che converte il Decreto Legge n. 36 del 28\/03\/2025, ha introdotto una nuova disciplina in materia di trasmissione della cittadinanza italiana, modificando la Legge n. 91 del 05\/02\/1992.<\/p>\n<div id=\"condizioni\" style=\"text-align: justify;\">\n<p>Per poter trascrivere in Italia l&#8217;atto di nascita di un minore nato all&#8217;estero come cittadino italiano occorre distinguere tra due categorie distinte di richiedenti.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">CATEGORIA 1: CITTADINANZA DALLA NASCITA<\/span>.<\/strong><\/p>\n<p>Nella prima categoria rientrano i seguenti casi:<\/p>\n<p>a) figli minorenni nati all\u2019estero ma che possono possedere\u00a0<strong>unicamente<\/strong>\u00a0la cittadinanza italiana (sono dunque esclusi i minori dei quali uno dei genitori sia vietnamita trattandosi di Paese che concede la cittadinanza iure sanguinis, a meno che gli stessi genitori all&#8217;atto di emissione del certificato di nascita da parte delle autorit\u00e0 vietnamite non rinuncino espressamente alla cittadinanza vietnamita del minore);<\/p>\n<p>b) figli minorenni di genitore (anche adottivo) o nonno\/nonna che possiede \u2013 o possedeva al momento della morte \u2013\u00a0<strong>esclusivamente<\/strong>\u00a0la cittadinanza italiana\u00a0<strong>(Art. 3-bis, comma 1, lettera c), Legge 5 febbraio 1992, n. 91)<\/strong>.;<\/p>\n<p>c) figli minorenni di genitore (anche adottivo) con cittadinanza italiana che \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o di adozione del minore da iscrivere (<strong>Art. 3-bis, comma 1, lettera d), Legge 5 febbraio 1992, n. 91<\/strong>).<\/p>\n<p>Qualora il minore rientri tra i casi indicati ai punti a), b), c), il suo atto di nascita potr\u00e0 essere trascritto in Italia, durante la minore et\u00e0, presentando all&#8217;Ufficio Consolare dell&#8217;Ambasciata d&#8217;Italia in Hanoi la documentazione necessaria (vedi seguito), previa prenotazione di un appuntamento tramite email a consolare.hanoi@esteri.it.<\/p>\n<p><strong>Nei casi sopra indiciati la registrazione del minore \u00e8 gratuita<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Nei casi sopra indicati<\/strong>\u00a0il minore verr\u00e0 riconosciuto come cittadino italiano\u00a0<strong>dalla nascita<\/strong>\u00a0nonostante la cittadinanza sia riconosciuta posteriormente alla nascita.<\/p>\n<p><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA TRASCRIZIONE DELL&#8217;ATTO DI NASCITA (PER TUTTI I CASI)<\/span>:<\/strong><\/p>\n<p>Il giorno dell\u2019appuntamento occorrer\u00e0 consegnare all&#8217;Ufficio Consolare:<\/p>\n<ul>\n<li>copia conforme dell&#8217;atto di nascita vietnamita, legalizzato e tradotto (elenco traduttori);<\/li>\n<li>modulo per la richiesta di trascrizione dell&#8217;atto di nascita;<\/li>\n<li>copia fotostatica del passporto di entrambi i genitori (dovranno presentare l&#8217;originale allo sportello).<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>N.B.<\/strong><\/span><strong>:<\/strong>\u00a0in caso di atti di nascita rilasciati da altri Paesi esteri diversi dal Vietnam, il connazionale dovr\u00e0 provvedere alla legalizzazione (o apostille) e alla traduzione in italiano di tali atti di nascita, rivolgendosi alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane competenti per quel Paese.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Importante<\/strong><\/span>: se i genitori sono sposati \u00e8\u00a0<strong>indispensabile che il matrimonio sia stato trascritto in Italia<\/strong>, cos\u00ec come dovr\u00e0 essere registrata in Italia qualsiasi altra variazione dello stato civile del padre\/madre cittadino italiano.<\/p>\n<p>Ove non gi\u00e0 provveduto, sar\u00e0 possibile effettuare la registrazione del matrimonio contestualmente alla registrazione della nascita.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>N.B.<\/strong><\/span><strong>:\u00a0<\/strong>in caso di atti di matrimonio rilasciati da altri Paesi esteri diversi dal Vietnam, il connazionale dovr\u00e0 provvedere alla legalizzazione (o apostille) e alla traduzione in italiano di tali atti di matrimonio, rivolgendosi alle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari italiane competenti per quel Paese.<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Senza la registrazione, anche contestuale, del matrimonio, non sar\u00e0 possibile procedere alla registrazione della nascita.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>Importante<\/strong><\/span>: nel caso in cui i genitori non siano sposati al momento della nascita del minore, si\u00a0dovr\u00e0 provvedere, prima della trascrizione dell&#8217;atto di nascita, al riconoscimento del minore da parte del connazionale innanzi all&#8217;Ufficio Consolare dell&#8217;Ambasciata d&#8217;Italia in Hanoi, atto che\u00a0verr\u00e0 inviato al competente Comune italiano insieme al certificato di nascita per la trascrizione.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">DOCUMENTAZIONE ULTERIORE RICHIESTA PER LA TRASCRIZIONE DELL&#8217;ATTO DI NASCITA<\/span>:<\/strong><\/p>\n<div id=\"condizioni\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>CASO B)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il caso b),\u00a0<strong>\u00e8 onere del richiedente<\/strong>\u00a0dimostrare in maniera incontrovertibile che gli ascendenti in questione non possiedano (o non possedevano al momento della morte dell\u2019ascendente, se essa \u00e8 avvenuta prima della nascita dell\u2019interessato) altre cittadinanze al di fuori di quella italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Potranno essere presentati allo scopo:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>certificati negativi di cittadinanza;<\/li>\n<li>attestazioni di rinuncia;<\/li>\n<li>attestazioni di non iscrizione alle liste elettorali;<\/li>\n<li>ogni altro atto o certificato utile a raggiungere la prova richiesta dalla legge.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Non saranno accettate mere dichiarazioni di parte.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>CASO C)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per il caso c)\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>la residenza<\/strong>\u00a0<\/span>dovr\u00e0 essere provata mediante un:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>certificato storico di residenza rilasciato dal Comune competente.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 sufficiente che uno solo dei genitori sia stato residente in Italia, ma si considerano solo i genitori cittadini italiani.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La residenza deve essere stata di\u00a0<strong>almeno due anni continuativi prima della nascita del richiedente<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Non rileva la residenza in Italia di genitori stranieri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di genitore cittadino italiano jure sanguinis che abbia ottenuto il riconoscimento della propria cittadinanza italiana dopo il periodo di residenza in Italia, il requisito della residenza in Italia \u00e8 comunque maturato e il figlio pu\u00f2 ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong><span style=\"text-decoration: underline;\">CATEGORIA 2: CITTADINANZA PER &#8220;BENEFICIO DI LEGGE&#8221;<\/span>.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In due casi, previsti dal <strong>comma 1-bis dell\u2019art. 4, della Legge n. 91\/1992<\/strong> e dall\u2019<strong>art. 1, comma 1-ter del Decreto-Legge n. 36\/2025<\/strong>, i <strong>figli minorenni nati all\u2019estero<\/strong>\u00a0da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il\u00a0<strong>minore<\/strong>\u00a0che ne beneficia\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0sar\u00e0\u00a0<strong>cittadino per nascita<\/strong>\u00a0o\u00a0<strong><em>iure sanguinis<\/em><\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In base all\u2019articolo 15 della legge n. 91\/1992, il minore <strong>non<\/strong> acquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Nel primo caso (<u>comma 1-bis dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992<\/u>) <\/strong>le seguenti condizioni devono essere possedute <strong>congiuntamente<\/strong>:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>uno dei genitori \u00e8<\/strong>\u00a0<strong>cittadino\u00a0<u>per nascita<\/u>.\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si escludono quindi i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell\u2019articolo 9 della legge n. 91\/1992 o \u201cper beneficio di legge\u201d ai sensi dell\u2019articolo 4 della legge n. 91\/1992 ovvero per matrimonio ai sensi dell\u2019articolo 5 della legge n. 91\/1992 o dell\u2019articolo 10 della legge n. 555\/1912 oppure per riacquisto ai sensi degli articoli 13 o 17 della legge n. 91\/1992 ovvero\u00a0<em>iuris communicatione<\/em> (art. 14 della legge n. 91\/1992).<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong><u>entrambi<\/u><\/strong>\u00a0i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una\u00a0<strong>dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza entro un anno dalla nascita<\/strong>\u00a0(o dalla data successiva in cui \u00e8 stabilita la filiazione da cittadino italiano o in cui \u00e8 decisa l\u2019adozione da parte di cittadino italiano durante la minore et\u00e0 del figlio).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrer\u00e0 dal primo riconoscimento (perch\u00e9 gi\u00e0 il primo riconoscimento comporta la trasmissione della cittadinanza). Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sar\u00e0 computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La dichiarazione di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona presso l&#8217;Ufficio Consolare dell&#8217;Ambasciata d&#8217;Italia in Hanoi.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui \u00e8 presentata la dichiarazione del secondo genitore. Se la filiazione (anche adottiva) \u00e8 stabilita nei confronti di una sola persona (o se l\u2019altro genitore \u00e8 deceduto), sar\u00e0 sufficiente la dichiarazione di un solo genitore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il secondo caso<\/strong>\u00a0<strong>(<u>comma 1-ter dell\u2019articolo 1 del decreto-legge n. 36\/2025<\/u>)\u00a0<\/strong>si applica quando sussistono\u00a0<strong>tutte\u00a0<\/strong>le condizioni seguenti:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">persone\u00a0<strong><u>minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione<\/u><\/strong>,cio\u00e8 persone che non avevano compiuto il 18\u00b0 anno di et\u00e0 al\u00a0<strong>24 maggio 2025<\/strong>;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\"><strong>figli di cittadini\u00a0<u>per nascita <\/u><\/strong><strong>che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell\u2019articolo 3-bis della legge n. 91\/1992.\u00a0<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">In altri termini, i genitori devono essere riconosciuti cittadini sulla base di domanda amministrativa o giudiziale presentata entro le 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 o sulla base di domanda presentata sulla base di appuntamento comunicato dall\u2019Ufficio consolare o dal Comune entro la medesima data.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all\u2019Ufficio Consolare dell&#8217;Ambasciata d&#8217;Italia in Hanoi <strong><u>entro il 31 maggio 2029<\/u><\/strong>. Se l\u2019interessato, minorenne alla data del 24 maggio 2025, diviene nel frattempo maggiorenne, la dichiarazione dovr\u00e0 essere presentata da lui personalmente entro il medesimo termine.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Occorrer\u00e0 allegare anche documento d\u2019identit\u00e0 del richiedente e del figlio\/a,\u00a0prova di residenza nella circoscrizione consolare, oltre alla documentazione elencata nel modulo di dichiarazione pertinente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per i cittadini italiani iscritti all\u2019AIRE della circoscrizione consolare di residenza, il certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o madre potr\u00e0 essere sostituito da una\u00a0dichiarazione sostitutiva di certificazione.<\/p>\n<p><strong>La Legge di Bilancio per l\u2019anno 2026 ha previsto la gratuit\u00e0 per tutte le dichiarazioni di volont\u00e0 di acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge presentate dal 1\u00b0 gennaio 2026. Non \u00e8 previsto alcun rimborso per le istanze presentate prima di tale data.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Alla cittadinanza italiana acquistata nei modi sopra indicati l\u2019interessato, una volta divenuto maggiorenne, pu\u00f2 fare rinuncia, con la sola condizione che non si produca una condizione di apolidia.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"AGGIORNAMENTO La\u00a0Legge n. 74\/2025, che converte il Decreto Legge n. 36 del 28\/03\/2025, ha introdotto una nuova disciplina in materia di trasmissione della cittadinanza italiana, modificando la Legge n. 91 del 05\/02\/1992. 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