{"id":70,"date":"2023-04-11T18:18:56","date_gmt":"2023-04-11T16:18:56","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=70"},"modified":"2025-06-16T15:45:29","modified_gmt":"2025-06-16T08:45:29","slug":"servizi-elettorali","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambhanoi.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/servizi-elettorali\/","title":{"rendered":"Servizi elettorali"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">I <strong>cittadini italiani residenti all\u2019estero ed iscritti all\u2019AIRE<\/strong> possono esercitare il diritto di voto all\u2019estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all\u2019Italia. Ove costituiti, i cittadini possono partecipare anche all\u2019elezione dei Comitati degli italiani residenti all\u2019estero (COMITES). <strong>Il voto all\u2019estero non \u00e8 invece previsto per l\u2019elezione dei Consigli regionali, comunali e provinciali, n\u00e9 per i referendum locali.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il voto all\u2019estero per le <strong>elezioni politiche e i referendum nazionali<\/strong> \u00e8 regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104). Per le elezioni politiche i cittadini italiani votano per i candidati della <strong>Circoscrizione Estero<\/strong>, prevista dagli art. 48, 56 e 57 della Costituzione. Possono essere ammessi al voto <strong>anche i cittadini temporaneamente domiciliati all\u2019estero per un periodo di almeno tre mesi<\/strong> per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Per partecipare al voto per corrispondenza questi cittadini devono presentare apposita istanza al proprio <strong>Comune di residenza <\/strong>entro il 32\u00b0 antecedente il giorno delle votazioni in Italia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il voto all\u2019estero per l\u2019elezione dei rappresentanti dell\u2019Italia al <strong>Parlamento europeo<\/strong> \u00e8 invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483). A differenza delle consultazioni elettorali regolate dalla L. 459\/2001, alle <strong>elezioni del Parlamento europeo possono partecipare solo i connazionali residenti in un Paese membro dell\u2019UE e iscritti all\u2019AIRE <\/strong>(tali connazionali possono tuttavia optare per partecipare all\u2019elezione dei rappresentanti al PE spettanti al Paese membro di residenza). Anche in questo caso \u00e8 ammesso il voto dei <strong>connazionali temporaneamente presenti all\u2019estero (in un Paese membro dell\u2019UE)<\/strong> per motivi di lavoro o studio, previa apposita istanza da presentare entro l\u2019ottantesimo giorno antecedente l\u2019ultimo giorno delle votazioni alla <strong>rappresentanza diplomatico-consolare<\/strong> competente in base al temporaneo domicilio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli elettori italiani residenti all\u2019estero e regolarmente iscritti all\u2019AIRE possono altres\u00ec votare per l\u2019elezione dei rappresentanti dei COMITES \u2013 Comitati degli italiani all\u2019estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286, e ), purch\u00e9 siano <strong>residenti nella circoscrizione consolare da almeno sei mesi<\/strong> alla data delle elezioni e purch\u00e9 nella circoscrizione risiedano almeno tremila italiani (al di sotto di questa soglia la legge non prevede l\u2019elezione dei COMITES). In questo caso non possono quindi essere ammessi i connazionali solo temporaneamente presenti all\u2019estero.<\/p>\n<header class=\"entry-header\">\n<h1 class=\"entry-title h3\">Elezioni Politiche e Referendum<\/h1>\n<\/header>\n<div class=\"entry-content\">\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai sensi della legge 459\/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104\/2003\u00a0<strong>i cittadini italiani residenti all\u2019estero e iscritti all\u2019AIRE votano nella circoscrizione Estero per l\u2019elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019ambito della\u00a0<strong>Circoscrizione Estero<\/strong>\u00a0sono individuate le seguenti quattro ripartizioni:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;<\/li>\n<li>America meridionale;<\/li>\n<li>America settentrionale e centrale;<\/li>\n<li>Africa, Asia, Oceania ed Antartide.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il totale di parlamentari eletti nella circoscrizione estero \u00e8 attualmente di 12 (8 Deputati e 4 Senatori).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>CATEGORIE DI ELETTORI<\/strong><\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Votano all\u2019estero i <strong>cittadini italiani residenti all\u2019estero, iscritti all\u2019AIRE e nelle liste elettorali<\/strong>, che abbiano compiuto i <strong>18 anni<\/strong>.<\/li>\n<li>Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa <strong>opzione<\/strong> valida per un\u2019unica consultazione elettorale, <strong>i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano TEMPORANEAMENTE, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale<\/strong>, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalit\u00e0 possono votare i familiari conviventi con i predetti connazionali. L\u2019opzione sottoscritta dall\u2019elettore e corredata di copia di valido documento di identit\u00e0, deve pervenire al <strong>comune di iscrizione elettorale<\/strong> (e NON quindi agli uffici consolari) <strong>entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale in Italia<\/strong>. La richiesta \u00e8 revocabile entro il medesimo termine ed \u00e8 valida per un\u2019unica consultazione.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>MODALIT\u00c0 DEL VOTO PER CORRISPONDENZA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli elettori residenti all\u2019estero ricevono al proprio indirizzo di residenza estero, da parte dell\u2019ufficio consolare di riferimento, il plico elettorale contenente la scheda \/ le schede e le istruzioni sulle modalit\u00e0 di voto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale <strong>entro il 14 giorno antecedente<\/strong> la data delle votazioni in Italia potr\u00e0 contattare l\u2019ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459\/2001).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ufficio consolare \u00e8 altres\u00ec autorizzato ad ammettere al voto all\u2019estero per corrispondenza tutti i cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivo <strong>omessi dall\u2019elenco elettori<\/strong> predisposto dal Ministero dell\u2019Interno, se dimostrano di essere iscritti all\u2019AIRE o se l\u2019iscrizione o l\u2019aggiornamento siano stati chiesti entro il 31 dicembre dell\u2019anno precedente. La richiesta di ammissione al voto deve pervenire al consolato entro l\u201911\u00b0 giorno antecedente le votazioni in Italia ed \u00e8 <strong>subordinata al rilascio da parte del Comune italiano della dichiarazione di inesistenza di cause ostative al voto<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Una volta espresso il voto, l\u2019elettore rispedisce la scheda \/ le schede all\u2019ufficio consolare utilizzando la busta preaffrancata contenuta nel plico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Concluse le operazioni, le schede votate dagli italiani residenti all\u2019estero <strong>pervenute agli uffici consolari entro le ore 16,00 del gioved\u00ec antecedente la data delle votazioni in Italia<\/strong> vengono trasmesse in Italia, dove ha luogo lo scrutinio a cura dell\u2019Ufficio Centrale e degli uffici decentrati per la Circoscrizione Estero istituiti presso le Corti di Appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019elettore residente all\u2019estero e iscritto all\u2019AIRE <\/strong>che intenda esercitare il diritto di voto in Italia pu\u00f2 presentare apposita <strong>opzione<\/strong> in tal senso inviando comunicazione scritta all\u2019ufficio consolare di riferimento entro il 31 dicembre dell\u2019anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura (art. 4, comma 1, legge 459\/2001). In caso di <strong>elezioni anticipate o di referendum<\/strong> l\u2019elettore pu\u00f2 esercitare l\u2019opzione per il voto in Italia entro il 10\u00b0 giorno successivo alla indizione delle votazioni (art. 4, comma 2, legge 459\/2001). Sar\u00e0 cura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale comunicare al Ministero dell\u2019Interno i dati dei connazionali che hanno espresso valida opzione entro la scadenza prevista per legge, affinch\u00e9 i Comuni di iscrizione elettorale possano iscrivere i cittadini nelle liste elettorali sezionali.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">N.B. Questi elettori NON hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, fatta eccezione delle agevolazioni di viaggio offerte per i tragitti sul territorio italiano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per ulteriori informazioni sul voto all\u2019estero si puo&#8217; consultare la <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/votoestero\/\">relativa pagina<\/a> del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"I cittadini italiani residenti all\u2019estero ed iscritti all\u2019AIRE possono esercitare il diritto di voto all\u2019estero nel luogo di residenza per le elezioni dei membri della Camera e del Senato, per i referendum abrogativi e costituzionali di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all\u2019Italia. 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