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FACILITAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI VISTO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER INVESTITORI E PERSONE CHE STABILISCONO LA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA

La Legge n. 232 dell’ 11.12.2016 (Legge di Bilancio per il 2017) ha modificato il TU n. 286/98 prevedendo (cfr. art.1 , comma 148) l’introduzione dell’art. 26-bis, dal titolo “Ingresso e soggiorno per investitori“, ai quali e’ consentito l’ingresso ed il soggiorno in Italia per lunga durata.

La misura si inserisce nel programma, da tempo posto in atto dal Governo, volto a rendere l’Italia un Paese sempre piu’ attrattivo per i flussi internazionali di capitali umani e finanziari, favorendo e facilitando l’ingresso di coloro che intendano effettuare investimenti di importo significativo in settori strategici per l’economia nazionale.

I competenti Dicasteri stanno ultimando la definizione delle procedure per la nuova tipologia di visto per “investitori”. In attesa dell’introduzione di quest’ultima, sono gia’ disponibili altre forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto e nelle procedure per il rilascio del permesso di soggiorno a favore delle seguenti categorie di stranieri:

a) chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 22.12.86, al fine di favorire l’ingresso di significativi investimenti in Italia (cfr. comma 155 della citata Legge 232/2016).

b) in connessione con start-up innovative, con iniziative d’investimento, di formazione avanzata, di ricerca avanzata, di ricerca o mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universita’, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani (cfr. comma 156 della citata legge 232/2016).

 

In particolare, vengono ricompresi nei due punti precedenti le seguenti categorie di stranieri richiedenti un visto di lunga durata:
• cittadini stranieri che intendano costituire imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
• imprenditori che intendano attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche’ la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro (visto per lavoro autonomo);
• liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (visto per lavoro autonomo);
• ricercatori e personale altamente qualificato;
• investitori, ai sensi del comma 148 dell’art. 1 della Legge 232/2016;
• familiari dei predetti stranieri che intendano accompagnarli o visitarli per brevi soggiorni o ricongiungersi con loro sulla base delle procedure previste dall’art.29 del TU n. 286/98.

 

Premesso che rimangono immutati i requisiti e le condizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria per l’ottenimento dei relativi visti, le agevolazioni contemplate dal Decreto Interministeriale n. 1202/385 BIS sono le seguenti:

1) Gli interessati potranno accedere agli sportelli degli Uffici Visti senza dover richiedere precedentemente un appuntamento. A scelta dei richiedenti o qualora le particolari esigenze della sede dovessero rendere necessaria una prenotazione da parte del richiedente, l’appuntamento richiesto dovra’ essere fissato il piu’ presto possibile, e, comunque, entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.

2) In considerazione di quanto precede, le predette categorie di richiedenti sono dispensate dal rivolgersi preventivamente ai fornitori esterni di servizi (outsourcing) di cui all’art. 43 del Reg. (CE) n. 810/2009, avendo, come detto, diritto all’accesso diretto agli sportelli degli Uffici Visti.

3) Le domande di visto andranno trattate con la possibile celerita’ e speditezza, essendo considerate prioritarie, anche qualora gli interessati abbiano deciso, per motivi di praticita’ e/o convenienza personale (soprattutto in caso di residenti in localita’ lontane dalla sede consolare) di avvalersi del tramite di fornitori esterni di servizi.

4) Le predette agevolazioni in merito alla presentazione ed alla trattazione delle domande sono riconosciute anche ai familiari che intendano accompagnare o visitare per brevi soggiorni i predetti cittadini stranieri oppure ricongiungersi con gli stessi, secondo le procedure previste dall’art. 29 del TU n. 286/98.

5) Nei limiti delle risorse umane o degli aspetti logistici delle Sedi consolari, vi e’ la possibilita’ di istituire un apposito sportello riservato per le predette categorie di richiedenti e potra’, altresi’, essere valutata l’attivazione di uno specifico indirizzo di posta elettronica per fornire ogni utile chiarimento od indicazione all’utenza interessata

 

Si precisa, infine, che una volta entrati nel nostro Paese, e ove tali categorie di stranieri decidano di trasferire la loro residenza – civile e fiscale – in Italia, essi possono usufruire di un regime fiscale speciale. Tale trattamento fiscale agevolato per cittadini stranieri ad elevata capacita’ contributiva consiste nella sostituzione dell’imposizione Irpef su tutti i redditi prodotti al di fuori dal territorio italiano con una tassazione “flat” da 100.000 Euro annui.

Appaiono di utile lettura in proposito le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/marzo+2017+provvedimenti/provvedimento+8+marzo+2017+imposta+sostitutiva+nuovi+residenti, e http://www1.agenziaentrate.gov.it/english/invest_italy/new_residents_regime.htm) contenenti schede sintetiche sulle caratteristiche del citato regime.

 

L’Ufficio Visti dell’Ambasciata resta sempre a disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di informazioni.